L’autorizzazione di un messaggio pubblicitario già concessa per uno o più mezzi di diffusione (carta stampata, video, radio ovvero internet) può essere estesa ad un altro mezzo di diffusione, senza che sia necessario proporre una nuova domanda di autorizzazione.

A tal fine l’Azienda che intenda estendere l’autorizzazione ad un altro mezzo di diffusione deve inoltrare una comunicazione al Ministero della Salute, indicando i riferimenti dell’autorizzazione originaria e il/i mezzi di diffusione per cui si chiede l’estensione dell’autorizzazione originaria. Alla predetta comunicazione devono essere allegati, in formato telematico, copia del messaggio pubblicitario già autorizzato unitamente alla lettera di autorizzazione ministeriale, nonché copia dell’attestato di pagamento dell’importo della tariffa stabilita per ogni mezzo di diffusione aggiuntivo e per ogni dispositivo.

L’estensione dell’autorizzazione ad altro mezzo di diffusione, senza presentazione di nuova domanda di autorizzazione, è consentita unicamente qualora il messaggio pubblicitario per cui si chiede l’estensione dell’autorizzazione, sia esattamente uguale a quello precedentemente autorizzato e sia destinato ad essere divulgato nella originaria modalità mediale (script, video o audio) per cui era stata concessa l’autorizzazione.

La data di scadenza dell’autorizzazione, anche a seguito dell’estensione, sarà comunque quella originariamente determinata in fase di autorizzazione del messaggio, secondo quanto previsto dall’art. 118 commi 8 e 9 del D. Lgs. 219/2006. L’estensione dell’autorizzazione ad altro mezzo di diffusione avrà effetto decorsi cinque giorni lavorativi dalla data della comunicazione dell’Azienda di cui al primo capoverso del presente paragrafo.

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